L'Istituto può associare a sé in modo permanente o temporaneo, cooperatori chierici e laici, interni ed esterni che direttamente partecipano al suo lavoro apostolico (R 1905 212). La relazione tra l’Istituto e gli Associati è specificata nello Statuto, approvato dal XIX capitolo generale, nel quale sono raccolte le norme che regolano la partecipazione alla vita della comunità religiosa e all’apostolato della casa.